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Regolamento REACH (CE), Articolo 33 Dal 1° Giugno 2007, è in vigore la normativa REACH (EC) 1907/2006 del Parlamento Europeo e della Commissione del 18 Dicembre 2006 relativa a Registration (registrazione), Evaluation (valutazione) e Authorisation of Chemicals - autorizzazione all'impiego di prodotti chimici - (REACH). Vi sono alcune sostanze chiamate "Sostanze molto pericolose" (Substances of very high Concern - SVHC), che con questa nuova normativa dovranno essere sottoposte a un processo di autorizzazione. Queste sostanze potrebbero non ottenere l'autorizzazione od ottenerla ma con limitazioni di impiego. Queste sostanze sono descritte più dettagliatamente nell'articolo 57 della normativa REACH e saranno inizialmente pubblicate nel cosiddetto "Elenco candidati" (si veda art. 59.1), prima di poter essere incluse nell'Annex XIV, "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione". L'elenco comprende attualmente (Aprile 2010), 30 sostanze ed è consultabile al seguente link: http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp
In conformità con l'articolo 33 della normativa REACH (EC) 1907/2006 del Parlamento Europeo e della Commissione del 18 Dicembre 2006, vige "l'obbligo di comunicare negli articoli le informazioni sulle sostanze", se una o più sostanze pubblicate eccedono la concentrazione di 0,1% rispetto al peso. È noto che i cavi elettrici ed elettronici possano contenere ftalati, che è incluso nell'elenco dei candidati delle sostanze estremamente pericolose: Noi, FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, siamo pienamente consapevoli delle nostre responsabilità rispetto all'impiego sicuro e controllato di chimici e agiremo in conformità alla normativa REACH. |